Cabotaggio stradale: facciamo chiarezza
La procedura per la dichiarazione di distacco autisti cambia nel 2022.
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Per attività di cabotaggio stradale si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato dell’Unione Europea.
Il nuovo regolamento CE n. 1072/2009 all’art.2 prevede l’attività di cabotaggio come un’attività di trasporto temporaneo, cioè senza che il trasportatore risulti stabilito nel territorio dello Stato ospitante.
Quando il cabotaggio perde il carattere di temporaneità si parla di cabotaggio abusivo in quanto sfocia nella concorrenza sleale verso gli autorasportatori residenti.
Il trasporto di cabotaggio abusivo è punito con una sanzione amministrativa che và da 5.000 a 15.000 euro e il fermo del veicolo per un periodo dai 3 ai 6 mesi. Tali sanzioni si applicano ai veicoli immatricolati all’estero che circolano sul territorio nazionale nei seguenti casi:
- Mancanza del CMR – lettera di vettura internazionale – con indicazione della data di avvenuta consegna al destinatario;
- Superamento del limite temporale del cabotaggio;
- Mancata corrispondenza tra registrazioni del tachigrafo e prove documentali;
- Assenza di copia conforme della licenza comunitaria a bordo del veicolo;
- Mancata esibizione dei documenti relativi all’attività di cabotaggio svolta o in fase di svolgimento.
È importante che non vi siano incongruenze tra i dati tachigrafici e i documenti dimostranti il pedaggio autostradale.
Nel caso di trasporto combinato comunitario ci riferiamo, invece, ai tragitti iniziali e finali che non sono considerati come trasporto di cabotaggio, ma come parti integranti dello stesso trasporto combinato, come ad esempio i veicoli che salgono o scendono su traghetto, treno, etc.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 il cabotaggio in territorio italiano può essere svolto da tutte le imprese stabilite negli stati membri dell’Unione Europea.
Non possono svolgere attività di cabotaggio i paesi extra comunitari, quindi la Repubblica di San Marino in cui è prevista una diversa normativa e in Svizzera in quanto l’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera non autorizza attività di cabotaggio all’interno degli stati membri della Comunità.
Cabotaggio senza sanzioni? Mettiamoci in regola
Il nuovo regime previsto dall’art. 8 del regolamento CE n. 1072/2009 consente ad un autotrasportatore di un altro paese dell’unione europea di effettuare trasporti interni in Italia entro un periodo massimo di sette giorni e fissa a tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo.
Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio, il vettore deve entrare nello Stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate durante il percorso internazionale devono essere integralmente consegnate.
Tutti i dati utili ai controlli devono risultare sui documenti presenti a bordo del veicolo. Non è consentita alcuna produzione e/o presentazione dei documenti successivamente al controllo.
In caso di mancata documentazione a bordo, verrà applicata la sanzione di cui all’art. 46 bis L.298/74.
Ogni trasportatore di merci su strada deve quindi essere in possesso di una licenza comunitaria o di attestato del conducente, se questi è cittadino di un paese terzo rispetto all’Unione Europea, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento, comprovante che la società di trasporto ha assunto regolarmente il conducente.
La domanda per l’ottenimento della licenza comunitaria và presentata dal titolare della società o dal legale rappresentante.
In caso di cessata attività va riconsegnata all’ufficio che l’ha emessa; ogni volta che i dati identificativi della società subiscono variazioni ne va, invece, richiesta la sostituzione.
La durata della licenza comunitaria è fissata a 5 anni e si intende rilasciata a titolo provvisorio, suscettibile di ritiro nel momento in cui non siano più soddisfatti i requisiti necessari.
Per ottenere e mantenere la licenza i requisiti sono i seguenti:
avere sede in Italia ed essere abilitati in conformità della legislazione europea e nazionale alla professione di trasportatore in territorio nazionale ed effettuare trasporti sul territorio internazionale, su strada.
Distacco del lavoratore per una libera circolazione
I datori di lavoro possono richiedere ai propri dipendenti, per un periodo limitato, di lavorare in altro paese dell’unione europea.
Il distacco è lo strumento, previsto dalla norma comunitaria, di promozione e aiuto alla libera circolazione dei lavoratori.
Il documento da presentare, modello A1, certifica che il lavoratore distaccato è assicurato ai fini previdenziali nel paese in cui ha sede l’impresa distaccante.
Le imprese che intendono stabilire un lavoratore in uno stato Eu o extra EU devono preventivamente comunicare al Ministero del Lavoro l’impiego dei lavoratori stessi. La comunicazione và inviata telematicamente dal datore di lavoro, entro 24h dall’inizio del distacco o attività di cabotaggio. Una volta compilato il modulo, viene rilasciato un documento digitale da consegnare all’autista che effettua il trasporto.
La dichiarazione di distacco ha durata di 3 mesi e copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano.
Per il trasporto di merci bisogna anche indicare, in lingua italiana, la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso per vitto, alloggio, spese sostenute durante il viaggio.
Inoltre, devono essere presenti anche data di inizio e data di fine distacco, la quale si riferisce all’ultima operazione effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio italiano.
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