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Identificazione diretta IVA - Rappresentanza fiscale

Il servizio che ti permette di vendere beni e/o servizi in Europa o all’estero (b2b e b2c) da soggetto non residente. Espandi il tuo business nel rispetto delle normative IVA attraverso l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.

Identificazione diretta ai fini IVA

Chi effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in Paesi europei deve aprire una partita IVA in loco, al fine di provvedere agli adempimenti previsti in materia ed evitare le sanzioni imposte dalle norme locali.

L’identificazione fiscale prevede l’acquisizione di un numero di partita IVA nel Paese richiesto, necessario per versare l’imposta dovuta in tale Paese.

Questo meccanismo è stato introdotto in Italia con il D. Lgs. 191/2002, in recepimento delle Direttive 2000/65/CE e 2006/112/CE.

Gestione centralizzata di tutte le posizioni fiscali: un grande vantaggio

Supportiamo le aziende nella gestione centralizzata di tutte le posizioni fiscali aperte. Scegli di ricevere l’assistenza dei nostri professionisti, madrelingua ed esperti in fiscalità internazionale, per liberarti di tutte le incombenze burocratiche legate all’apertura di una o più posizioni fiscali (es.: versamento dell’IVA, presentazione dichiarazioni IVA, registrazione operazioni effettuate, eventuali richieste di rimborso IVA estera, ecc.).

Ecco cosa prevede il nostro iter:

Ricezione e verifica dei dati

Preparazione modulistica

Consegna all’autorità fiscale

Assegnazione partita IVA/Codice identificativo

La nostra offerta include:

Consulenza relativa alle normative IVA locali

Presentazione dichiarazioni IVA

Richieste di rimborso credito IVA

Audit fiscale

Nomina rappresentante fiscale

Per procedere ai versamenti dell’IVA dovuta, i soggetti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Paesi Ue ed extra-Ue possono anche provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale (o mandatario fiscale).

In alcuni Paesi (come la Spagna) la nomina di un rappresentante fiscale è obbligatoria, non è possibile dunque rispettare gli obblighi IVA solo mediante l’acquisizione della p. IVA locale.

Il rappresentante fiscale è un professionista esterno, che agisce per conto tuo sul territorio estero interessato dalle operazioni commerciali occupandosi di:

  • versamenti periodici dell’IVA;
  • presenziare in caso di controlli da parte delle autorità locali.
nomina rappresentante fiscale

Credi che la nomina di un rappresentante fiscale possa aiutarti a snellire la gestione delle tue attività?
Procedi con noi

Ricezione e verifica dei dati

dichiarazione quantità vendute

Preparazione modulistica

Nomina rappresentante fiscale

Identificazione diretta in UK

A seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni commerciali tra Regno Unito e Italia non sono più considerate intracomunitarie, bensì esportazioni (vendite verso il Regno Unito) ed importazioni (acquisti dal Regno Unito).

Pertanto, per continuare ad effettuare operazioni commerciali (cessioni, acquisti, vendite a distanza mediante e-commerce o marketplace) bisogna identificarsi fiscalmente e rispettare gli obblighi IVA. Nello specifico, deve registrarsi in UK, ai fini IVA, chi:

  • vende dal proprio sito merce che non supera il valore di 135 £ da Ue verso UK;
  • chi utilizza stock in UK e vende merce da UK verso UK.

Partita IVA in Polonia

Dal 1° gennaio 2020 le imprese residenti in Polonia e quelle estere tenute al versamento dell’IVA al fisco polacco devono aprire un nuovo conto bancario dedicato, chiamato micro-account, sul quale trasferire l’IVA dovuta.

L’apertura del nuovo account bancario è vincolata all’acquisizione del numero identificativo locale; pertanto, il soggetto è tenuto a registrare la propria attività commerciale all’ufficio tributario polacco, ottenendo la partita IVA polacca.

Identificazione diretta in Australia
ABN e GST Australia

Le imprese estere impegnate in operazioni commerciali con soggetti residenti in Australia (b2b e/o b2c) devono versare l’imposta GST (Good and Service Tax). Versamento che diventa obbligatorio al superamento della soglia di fatturato annuale pari a 75.000 AUD (150.000 AUD per le entità no-profit).

Per versare la GST è necessario registrare la propria attività presso l’autorità fiscale australiana e ottenere l’ABN (Austrialian Business Number), ossia l’identificativo fiscale.

Per proseguire con la registrazione e rispettare gli oneri dovuti è possibile procedere o con l’identificazione diretta ai fini IVA oppure nominando un rappresentante fiscale.

Rappresentante fiscale
in Svizzera

Con la modifica della Legge Fiscale svizzera, dal 1° gennaio 2018 le imprese italiane che effettuano operazioni commerciali rilevanti ai fini IVA in Svizzera devono versare l’imposta sul valore aggiunto all’autorità fiscale locale. Tre sono le condizioni che determinano l’obbligo di adeguarsi a questa nuova indicazione:

  1. assenza di una sede stabile in territorio elvetico;
  2. superamento della soglia di fatturato globale di 100.000 franchi svizzeri;
  3. vendite con valore individuale inferiore ai 65 franchi svizzeri.

Per procedere al versamento dell’imposta è necessario nominare un rappresentante fiscale.

Non lasciare che le modifiche normative e le sanzioni in materia di IVA compromettano il tuo business.
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