Fiscalità internazionale: le misure di sostegno dell’Italia e del mondo in materia di versamenti, rimborsi e adempimenti
I rinvii previsti dall’art. 62 del Decreto Cura Italia hanno generato un po’ di confusione tra i soggetti interessati, specie tra gli operatori economici non residenti in Italia. Si tratta della questione legata al domicilio fiscale, un requisito che risulta ancora poco chiaro.
Vediamo insieme come affrontare questo problema e conosciamo le misure adottate nel mondo in materia di versamenti Iva, scadenze e rimborsi.
Decreto Cura Italia e domicilio fiscale: concetti da definire
L’emergenza del Covid -19 sta mettendo a dura prova imprese, lavoratori e famiglie del territorio italiano; soggetti che dall’inizio del mese di marzo hanno dovuto fare i conti con rallentamenti e chiusure di attività produttive.
Con l’intento di agire a sostegno dei contribuenti e delle realtà imprenditoriali italiane, in data 17 marzo il Governo emana il cosiddetto Decreto Cura Italia – D. L. n. 18 del 17/03/2020 – e annuncia la pubblicazione del prossimo decreto di aprile.
Con il Decreto Cura Italia il Governo ha attivato diverse misure di sostegno: sospensioni, dilazioni e differimenti in materia di versamenti tributari, fiscali, rimborsi e imposte varie.
Nonostante le relazioni tecniche fornite dal Governo e le prime circolari diffuse dall’Agenzia delle Entrate, ci sono ancora dei chiarimenti che alcuni contribuenti stentano a ricevere; in particolare, in merito alla sospensione degli adempimenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio.
L’art. 62 del Decreto Cura Italia di marzo, infatti, fissa al 30 giugno 2020 il pagamento di tali adempimenti estendendo il beneficio ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legalo o operativa nel territorio italiano.
Quali sono gli adempimenti oggetto di rinvio dei termini? Eccone alcuni:
- presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019
- modello di richiesta di rimborso Iva in eccedenza (modello TR in scadenza al 30 aprile 2020)
- liquidazione Iva primo semestre 2020
- presentazione modelli Intrastat per i mesi di febbraio, marzo, aprile e prima parte del primo trimestre 2020
- presentazione di dichiarazioni di successione e di scritture private
Domicilio fiscale e identificazione diretta: ecco cosa fare
Sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia già diffuso chiarimenti in merito alle disposizioni del Decreto Cura Italia con le circolari di marzo e con la circolare n. 8/E del 3 aprile – consultabili nella sezione online dell’ente – resta ancora da capire cosa s’intende per domicilio fiscale.
I soggetti non residenti identificati fiscalmente in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale possono beneficiare anch’essi del termine differito al 30 giugno?
Secondo il D. Lgs. 191/2002, art. 35 -ter del D.P.R. 633/1972, lo Stato italiano recepisce la direttiva europea n. 2000/65/CE e riconosce la possibilità ai soggetti non residenti in Italia di procedere all’attribuzione della partita Iva ai fini dell’adempimento delle norme italiane in materia fiscale, relative a cessione di beni e prestazioni di servizi.
Tale possibilità viene riconosciuta attraverso l’identificazione diretta o mediante la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 D.P.R. 633/1972).
La registrazione dell’attività di un soggetto non residente per l’identificazione diretta viene affidata al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara; sede presso cui il soggetto non residente affida il proprio domicilio fiscale. Quest’ultimo non viene usato per l’inoltro di normali comunicazioni – inviate alla sede legale – bensì come riferimento per eventuali contenziosi tributari o procedure in contraddittorio con l’ente impositore.
Procedura simile anche in caso di nomina di rappresentante fiscale, con utilizzo del domicilio di quest’ultimo per l’inoltro di normali comunicazioni.
Ai soggetti non residenti con identificazione fiscale in Italia e a coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale non resta altro che attendere e sperare in ulteriori chiarimenti delle autorità.
Emergenza Covid-19: l’invito dell’UE e le misure adottate nel mondo
In poche settimane il Coronavirus si è diffuso in più Stati, europei e non, e con esso anche i provvedimenti a sostegno dell’economia globale.
L’Unione Europea ha raccomandato a tutti gli Stati membri di prevedere misure immediate a sostegno delle imprese e dei contribuenti, attraverso differimenti per versamenti Iva e imposte.
L’Austria prevede sostegni in materia fiscale per imprese e contribuenti in difficoltà attraverso il rinvio delle date di scadenza per pagamenti Iva e la riduzione degli interessi per versamenti in ritardo.
Il Belgio introduce sgravi fiscali per le società che dimostrano di essere in difficoltà generata dal Covid-19. Sono previste: l’esenzione da multe e da interessi di mora, una distribuzione per pagamenti Iva, ritenute alla fonte professionale e imposte sul reddito delle società.
È indetto, inoltre, il differimento di due mesi per i versamenti e di due settimane per le dichiarazioni periodiche.
La Spagna interviene con la sospensione di pagamenti Iva e delle tasse per le piccole imprese, ossia quelle i cui ricavi annuali non superano i 6 milioni di euro. Un provvedimento che non vale per le grandi imprese e in caso di Iva dovuta superiore a 30 milioni di euro.
Il 12 marzo il governo spagnolo ha emanato il regio decreto legge 7/200 con ulteriori misure flessibili dedicate a PMI e lavoratori.
A Cipro vengono ridotte le aliquote ordinarie, sospesi per due mesi i versamenti delle imposte per le imprese con fatturato inferiore ad un milione di euro e vengono previste ulteriori possibilità di concordare piani rateali per pagamenti fino a novembre 2020.
In Romania vengono sospese le verifiche fiscali e posticipate alcune scadenze, tra cui: rimborsi per i crediti (a partire dal 1° aprile) e presentazione della dichiarazione dei redditi (25 aprile).
Infine la Danimarca, che prevede scadenze rinviate di versamenti Iva per società con fatturato superiore a 50 milioni di DKK.
Tuttavia, queste procedure riguardano solo le società residenti; per quelle non residenti le disposizioni a favore di un differimento dei pagamenti risultano ancora incerte.
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