Esterometro 2020: definizione, esoneri e scadenze
La comunicazione dei dati delle fatture estere è obbligatoria. Ecco i dettagli sull’esterometro 2020 e sulla rappresentanza fiscale per le vendite estere.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute o fatte da e verso soggetti esteri sono oggetto di fatturazione e di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Scopriamo insieme cosa prevede l’esterometro, quali sono le scadenze 2020, chi sono i soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo di comunicazione e come rispettare gli adempimenti Iva con il rappresentante fiscale.
Esteromerro 2020: definizione e scopi
Esterometro è la definizione che viene data alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere fatta all’Agenzia delle Entrate. Si tratta della comunicazione dei dati relativi alle fatture estere, ossia quelle emesse e/o ricevute verso e da soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano.
La fatturazione elettronica non è obbligatoria per le fatture estere, bensì facoltativa. Dunque, l’Agenzia delle Entrate per non perdere traccia delle fatture emesse e/o ricevute verso e da soggetti esteri prevede che ne sia fatta comunicazione. Ecco spiegato perché entra in campo l’obbligo dell’esterometro. Di conseguenza, i soggetti che già provvedono all’inoltro delle fatture elettroniche estere aderiscono all’esterometro in forma facoltativa.
L’obbligo dell’esterometro è stato introdotto assieme a quello della fatturazione elettronica in sostituzione allo spesometro, usato fino al 31 dicembre 2018.
Nel corso del 2019 lo Stato sceglie di adeguare le misure esistenti in materia di fatturazione e di adottarne delle nuove, al fine di essere al passo con i tempi e con le misure presenti nel resto d’Europa. L’eliminazione di alcuni provvedimenti è legata, però, anche ad altri scopi: snellire il Fisco italiano e contrastare le frodi fiscali.
Esterometro: scadenze 2020, soggetti obbligati ed esclusi
Secondo le ultime disposizioni contenute nel decreto fiscale 2020, la scadenza inizialmente prevista per l’esterometro e fissata ad un mese diventa trimestrale. Pertanto, bisogna inoltrare la comunicazione dei dati delle fatture estere entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui si registrano fatture emesse e/o ricevute per operazioni transfrontaliere. Per l’anno in corso, i soggetti interessati possono dunque rispettare le scadenze precisate nell’immagine accanto.
Chi deve rispettare l’obbligo dell’esterometro?
I soggetti obbligati all’inoltro della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono:
- Tutti gli operatori economici, soggetti passivi Iva, che hanno effettuato e/o ricevuto prestazioni di servizi e/o cessioni di beni nei confronti e da soggetti non residenti nel territorio italiano (residenti in paesi membri UE o extra UE)
- Tutti e solo i soggetti residenti o stabiliti in Italia
L’obbligo dell’esterometro non tocca né la natura del soggetto estero da cui parte o a cui è rivolta la prestazione e/o la cessione, né la rilevanza fiscale o meno dell’operazione stessa. Infatti, l’unico requisito è lo Stato di residenza del soggetto estero interessato dall’operazione.
Chi è escluso dall’obbligo?
Con la circolare 14/E del 17/06/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sopraggiunti in merito ai soggetti esclusi dall’obbligo dell’esterometro. Si precisa, infatti, che sono esclusi da tale adempimento tutti i soggetti allo stesso modo esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Quindi non devono inoltrare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
- i contribuenti nel regime dei minimi
- i contribuenti nel regime forfettario
- i contribuenti in regime di vantaggio
- i produttori agricoli in regime di esonero (comma 6 art. 34 del D.P.R. 633/1972)
- le associazioni sportive dilettantistiche (legge 398/1991), con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiore a 65.000 € nell’ambito dell’attività commerciale
- i contribuenti soggetti all’invio dei dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria (per il periodo d’imposta 2019 e per le sole fatture soggette alla trasmissione con il sistema TS)
Inoltre, sono esonerati dall’obbligo di esterometro coloro che registrano operazioni a cui è conseguita già la produzione di una fattura elettronica o di una bolla doganale, e i soggetti che inviano le fatture estere attraverso la sezione online “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Esterometro: come compilare la comunicazione e sanzioni
Nella comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere bisogna inserire tutti i dati relativi ai soggetti coinvolti e all’operazione stessa, quindi:
- i dati del cedente/prestatore
- i dati del cessionario/committente
- la data del documento che prova l’operazione
- la data di ricezione, solo per i documenti ricevuti e per le relative note di variazione
- il numero del documento
- la base imponibile
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta (se prevista)
- la tipologia dell’operazione
La comunicazione va inviata all’ente esclusivamente online e in formato Xml, dotata di firma digitale del soggetto obbligato o del suo delegato.
Cosa succede a chi non rispetta l’obbligo dell’esterometro?
I soggetti che non inviano la comunicazione dei dati delle fatture per le operazioni transfrontaliere all’ente, e coloro che compilano erroneamente la comunicazione pagano una sanzione pari a 2 € per ogni fattura emessa o ricevuta, per un massimo di 1.000 € per ogni trimestre.
Invece, per chi inoltra la comunicazione entro 15 giorni dall’ordinaria scadenza trimestrale è prevista una sanzione ridotta, pari ad 1 € per ogni fattura emessa o ricevuta, per un massimo di 500 € a trimestre.
Vendite estere: rispetta gli adempimenti Iva con il rappresentante fiscale
Gli operatori economici – aziende e soggetti passivi Iva – che effettuano prestazioni di servizi e/o cessione di beni nei confronti di soggetti Iva e/o consumatori finali residenti fuori dai confini italiani sono tenuti a rispettare le norme fiscali presenti nel territorio estero.
In assenza di una stabile organizzazione nel paese estero e in alternativa all’identificazione diretta, questi soggetti possono rispettare gli adempimenti fiscali con la nomina di un rappresentante fiscale in loco. Una persona che, per conto dei soggetti rappresentati, si occupa di: emissione e registrazione delle fatture, versamento periodico Iva, dichiarazione dei redditi annuale, rapporti con le autorità locali.
In alcuni casi, la nomina del rappresentante fiscale è indispensabile se ti occupi di:
- vendite online
- vendite intracomunitarie in regime di consignment stock
- cessione di beni e prestazione di servizi
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